Misure idonee a contrastare forme di pubblicità lesiva dell’immagine e del corpo della donna

QUESITO
L’art. 5, comma 2, lett. g), del decreto legislativo n. 70 prevede, tra i requisiti di  accesso ai contributi, l’impegno ad adottare misure idonee a contrastare qualsiasi forma di pubblicità lesiva dell’immagine e del corpo della donna, assunto anche mediante l’adesione al Codice di autodisciplina della comunicazione commerciale. Al riguardo con quale modalità deve essere attestato tale adempimento?
RISPOSTA
Ai fini del possesso del requisito di cui all’art. 5, comma 2, lett. g), del decreto legislativo n. 70, l’impresa editrice deve attestare nella dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà prevista dall’art. 2, comma 2, lett. d), punto 12, del D.P.C.M. 28 luglio 2017: a) di aver adottato nell’ambito dell’attività informativa misure idonee a contrastare qualsiasi forma di pubblicità lesiva dell’immagine e del corpo della donna; b) ove abbia  aderito,  eventualmente tramite la propria associazione rappresentativa, al Codice di autodisciplina della comunicazione commerciale, di essersi adeguata alle prescrizioni in esso contenute.
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