Enti senza fine di lucro

QUESITO
All’articolo 2, comma 1, lett. c), del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70 sono indicati tra i soggetti beneficiari del contributo gli enti senza fini di  lucro.  Quali soggetti rientrano in tale categoria?
RISPOSTA
In termini generali, per enti senza fini di lucro si intendono gruppi di soggetti privati (persone giuridiche private) che operano secondo criteri e principi non riconducibili ad una logica di profitto, utilizzando tutte le risorse per la realizzazione del proprio scopo per il perseguimento di finalità socialmente rilevanti. Tali enti possono assumere forme giuridiche diverse; a titolo esemplificativo appartengono a questa categoria le associazioni (riconosciute e non riconosciute), le fondazioni, l’organizzazione di volontariato o non governativa, la cooperativa sociale, il comitato, etc.. Tuttavia, ai fini dell’applicazione della disciplina sui contributi contenuta nel decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, l’ente  senza fine di lucro deve soddisfare la condizione di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 70, e cioè svolgere unicamente attività informativa autonoma ed indipendente di carattere generale.
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