Distribuzione degli utili

QUESITO
L’articolo 5, comma 2, lett. e), del decreto legislativo n. 70 prevede, quale requisito di accesso, il “divieto di distribuzione di utili provenienti dall’esercizio dell’anno di riscossione dei contributi e negli otto anni successivi, adottato con norma statutaria”.

 

Decorso il tempo previsto dalla disposizione normativa, possono essere distribuiti gli utili anche se l’impresa editrice continua a percepire i contributi? A decorrere dall’entrata in vigore della nuova normativa, possono essere distribuiti utili formatisi nel periodo antecedente gli otto anni del divieto?
RISPOSTA
No, fino a quando continua a percepire il contributo, l’impresa non può distribuire utili. Ciò in quanto la finalità della norma è quella di evitare che i contributi erogati alle imprese editrici confluiscano nella disponibilità patrimoniale personale dei soci anziché essere impiegati per il vantaggio e lo sviluppo aziendale, cui è preordinato il sostegno pubblico alle imprese editoriali c.d. “deboli” (cooperative, enti senza scopo di lucro, etc.).
Gli otto anni di divieto decorrono dall’esercizio dell’ultimo anno di riscossione dei contributi e, quindi, non è possibile effettuare distribuzioni di utili prima della scadenza di tale periodo.
QUESITO
E’ necessario adeguare lo statuto sociale dell’impresa che, in conformità a quanto previsto dalla legge n. 250 del 1990, dispone il divieto di distribuzione degli utili nell’anno di riscossione dei contributi e nei dieci anni successivi?
RISPOSTA
La previsione in materia di divieto di distribuzione degli utili contenuta nella legge n. 250 del 1990 e s.m. è più restrittiva rispetto a quella del decreto legislativo n. 70; pertanto l’adeguamento statutario alle nuove previsioni è rimesso alla scelta dell’impresa.
QUESITO
Anche gli enti ecclesiastici proprietari di una testata periodica sono tenuti a rispettare, ai fini dell’accesso ai contributi diretti di cui al decreto legislativo n. 70 del 2017, il divieto di distribuzione di utili adottato con norma statutaria, secondo quanto previsto dall’art. 5, comma 2, lett. e), del decreto legislativo n. 70?
Nel caso di risposta affermativa, ove tali enti non abbiano l’obbligo di avere uno statuto, può tale requisito ritenersi conseguito allorché l’autorità ecclesiastica competente disponga, con proprio decreto, il suddetto divieto di distribuzione degli utili?
RISPOSTA
Il divieto di distribuzione degli utili, richiamato dall’art. 5, comma 2, lett. e) del decreto legislativo n. 70 ma già previsto dall’originaria normativa sui contributi diretti all’editoria, ha la finalità di evitare che le risorse statali, espressamente destinate al settore dell’editoria, possano essere utilizzate per scopi diversi da quello primario del sostegno all’attività editoriale. Trattandosi, quindi, di un requisito generale richiesto dalla normativa di settore, esso si applica anche agli enti ecclesiastici, considerata anche la loro natura di enti che non perseguono un fine lucrativo. Ciò, peraltro, appare in linea con quanto disposto dall’art. 7, comma 3, della legge n. 121 del 1985 (Ratifica ed esecuzione dell’Accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apport…

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